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SOVVENZIONI PREE PROGRAMMA PER LA RIABILITAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

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Rivolto a: edifici residenziali (anche unifamiliari) e qualsiasi altra destinazione (amministrativa, sanitaria, educativa, culturale, ecc.) Regolata dalla Legge sulla pianificazione edilizia (LOE).


Presentazione della domanda: dal 17 dicembre 2020 al 31 luglio 2021.


Periodo di giustificazione: 18 mesi dalla data di notifica della delibera di concessione dell'aiuto.


Budget totale del programma: 25.900.000 € ".

PERSONE BENEFICIARI

Le persone e le entità elencate di seguito possono essere beneficiari, purché abbiano la residenza fiscale in Spagna:

  1. Persone fisiche o giuridiche di natura privata o pubblica titolari di immobili esistenti per gli usi previsti dall'articolo 3 del bando.

  2. Le comunità di proprietari o gruppi di comunità di proprietari di edifici residenziali ad uso abitativo, costituite ai sensi dell'articolo 5 della Legge 49/1960, del 21 luglio, sulla Proprietà Orizzontale.

  3. I proprietari che insieme sono proprietari di edifici, che soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 396 del codice civile e non hanno concesso il titolo di costituzione di proprietà orizzontale.

  4. Le società operative, locatarie o concessionarie di immobili, che certificano tale condizione attraverso un contratto pluriennale in essere con l'immobile, che conferisce loro espressa facoltà di intraprendere i lavori di riforma oggetto dell'azione da inserire nel Programma.

  5. Società di servizi energetici (ESE) o fornitori di servizi energetici definiti nel regio decreto 56/2016, del 12 febbraio. Per essere beneficiarie, queste società devono agire in conformità al contratto che hanno stabilito a tal fine con la proprietà ed effettuare gli investimenti inclusi in una qualsiasi delle tipologie di azioni incluse nel presente bando, dovendo dimostrare la loro performance come un società di servizi energetici e l'investimento effettuato.

  6. Enti locali e settore pubblico istituzionale delle eventuali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2.2 della Legge 40/2015 del 1 ° ottobre, sul regime giuridico della Pubblica Amministrazione.

  7. Le comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, come definite nella Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e della Direttiva 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché nell'articolo 4 del Regio Decreto - Legge 23/2020, del 23 giugno.

AZIONI CHE VENGONO SOVVENZIONATE

  1. I tipi di azioni ammissibili saranno i seguenti:

  • Tipologia 1: Miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro termico.

  • Tipologia 2: Miglioramento dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli impianti termici per riscaldamento, condizionamento, ventilazione e acqua calda sanitaria, che comprendono i seguenti sottotipi:

2.1 Sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia solare termica.

2.2 Sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia geotermica.

2.3 Sostituzione dell'energia convenzionale alla biomassa negli impianti termici.

2.4 Miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi di generazione non compresi nelle tre precedenti sottosezioni (energia aerotermica e idrotermica ad alta efficienza energetica, sistemi di ventilazione naturale e forzata, sistemi di free cooling per aria esterna, sistemi di estrazione del calore e di recupero dell'aria e utilizzo dell'energia residua , sistemi che utilizzano tecniche evaporative, ecc.

2.5 Miglioramento dell'efficienza energetica dei sottosistemi di distribuzione, regolazione, controllo ed emissione degli impianti termici.

  • Tipologia 3: Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione. Per essere ammissibile, la potenza installata nella nuova illuminazione o nell'impianto esistente su cui si interviene deve essere maggiore di 10 kWe negli edifici di edilizia collettiva e di 40 kWe nel resto degli edifici.

La descrizione e le particolarità di ciascuna di queste azioni sono specificate nell'allegato all'invito.

  1. Le azioni ammissibili comprese in ciascuna delle tipologie elencate saranno realizzate in edifici destinati ad uno o più dei seguenti usi:

    1. Fabbricati di abitazione unifamiliare.

    2. Edifici di tipologia edilizia residenziale collettiva.

    3. Edifici per qualsiasi altro uso (amministrativo, sanitario, educativo, culturale, ecc.) Rispetto a quelli regolati dall'articolo 2.1 della Legge 38/1999, del 5 novembre, sulla pianificazione edilizia (LOE).

  2. Allo stesso modo, le azioni ammissibili possono essere inquadrate in una delle seguenti opzioni:

    • Opzione A: Incentivi per interventi su edifici esistenti completi, comprese le case unifamiliari.

    • Opzione B: Incentivi per interventi su una o più abitazioni o locali dello stesso edificio, considerati singolarmente o come parti di un edificio esistente.

  1. Saranno considerate ammissibili solo le azioni il cui investimento è stato effettuato dopo la data di registrazione della domanda di aiuto, e non sarà considerato ammissibile qualsiasi costo relativo all'esecuzione dell'azione precedentemente fatturato, fatti salvi i costi corrispondenti a azioni preparatorie che sono necessarie per presentare la domanda o realizzare i corrispondenti investimenti, quali progetti, relazioni tecniche, certificati, ecc., che possono essere considerati ammissibili, anche se precedentemente fatturati, a condizione che, in questo caso , queste azioni preparatorie sarebbero iniziate dopo il 7 agosto 2020, data di entrata in vigore del Programma di aiuti in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 del regio decreto 737/2020, del 4 agosto.

  2. Le azioni oggetto di aiuto devono giustificare una riduzione del consumo finale di energia del 10% rispetto alla loro situazione di partenza.

  3. Le azioni da sostenere devono migliorare la classificazione energetica totale dell'edificio di almeno una lettera misurata sulla scala delle emissioni di anidride carbonica (kg CO2 / m2 anno), rispetto alla classificazione energetica iniziale dell'edificio. Questo criterio non si applica nei seguenti casi:

    1. Quando l'edificio dimostra di avere una classe energetica A e vengono proposte misure di miglioramento; in questo caso, l'aiuto aggiuntivo all'efficienza energetica che verrà applicato sarà quello corrispondente alla classe energetica finale A.

    2. Quando l'edificio, essendo uno di quelli compresi nella sezione 2.c) di questo articolo, non ha una procedura per la sua classificazione energetica. In questo caso è necessario ridurre il consumo di energia finale del 20% come effetto equivalente a migliorare una lettera.

Questo miglioramento della sua classificazione energetica può essere ottenuto eseguendo una tipologia di azione o una combinazione di più, nonché effettuando misure parziali di una o più azioni diverse. La certificazione energetica dell'edificio verrà effettuata secondo le normative vigenti, tramite programmi informatici ufficiali riconosciuti.

  1. Il progetto oggetto dell'aiuto deve trovarsi nel territorio della Comunità Valenciana.

  2. Le seguenti azioni non saranno ammissibili:

    1. Quelle realizzate in edifici costruiti nel 2007 o successivamente.

    2. Interventi in cui viene aumentata la superficie o il volume costruito.

    3. Interventi su edifici esistenti che comportano un cambio di destinazione d'uso del fabbricato.

  3. Per l'applicazione dell'aiuto corrispondente alla destinazione d'uso del fabbricato, a seconda che si tratti di abitazione o di diverso uso, verrà considerata la superficie edificata fuori terra, che sarà giustificata mediante consultazione catastale. In questo senso, per essere considerato un edificio ad uso residenziale, almeno il 70% della sua superficie edificata fuori terra deve essere destinato a questo specifico uso. In questo caso l'importo dell'aiuto sarà applicato come uso abitativo all'intera area su cui si agisce.

Importo dell'aiuto

  1. L'importo dell'aiuto sarà la somma dell'Aiuto di Base e dell'Aiuto Aggiuntivo che potrà corrispondere, di volta in volta, a seconda del rispetto dei criteri indicati nella sezione 3 del presente articolo.

  2. L'importo dell'aiuto di base sarà diverso se le azioni vengono svolte nell'ambito dell'opzione A e / o dell'opzione B e dipenderà dal tipo di azione (vedere la tabella riassuntiva delle sovvenzioni).

  3. L'Aiuto Aggiuntivo sarà graduato sulla base dei criteri, sociale, efficienza energetica e azione integrata, come di seguito definiti:

    1. Efficienza energetica: azioni che innalzano la classificazione energetica dell'edificio per ottenere una classe energetica "A" o "B", sulla scala di CO2, o aumentare la classificazione energetica iniziale di due lettere, secondo la procedura stabilita nel regio decreto 235/2013 .

    2. Azione integrata: i seguenti casi avranno diritto a un aiuto aggiuntivo per l'azione integrata:

  4. Criterio sociale: azioni che vengono svolte in edifici abitativi che sono definitivamente classificati sotto qualsiasi regime di protezione pubblica dall'ente competente della Comunità Valenciana, o azioni svolte in edifici residenziali situati nelle Aree di Rigenerazione e Ristrutturazione Urbana o Rurale, in conformità con con il Piano statale per le abitazioni 2018-2021, regolato dal regio decreto 106/2018. Anche i consumatori cui è stato concesso il bonus sociale possono usufruire di questo criterio sociale.

      1. Edifici ad uso residenziale che svolgono contemporaneamente la combinazione di due o più tipologie di intervento rispetto a quelle definite in allegato, di cui uno obbligatorio sull'involucro termico (tipo 1) che suppone una diminuzione minima della domanda globale di riscaldamento e raffrescamento 30%, abbinata ad un'altra azione sull'impianto termico di tipo 2 (sottotipi da 2.2 a 2.4) che prevede, almeno, la sostituzione del 60% della potenza di generazione termica esistente. Nel caso in cui venga realizzato un impianto solare termico (sottotipo 2.1), la condizione sarà che esso copra almeno il 30% del fabbisogno energetico di acqua calda sanitaria e / o riscaldamento della piscina, calcolato come stabilito dal Codice Tecnico di l'Edificio nel caso di tipologia S1 o il 30% del fabbisogno di riscaldamento e / o raffrescamento nel caso di tipologie S2 e S3.

      2. Edifici per altri usi, diversi dall'abitazione, che svolgono contemporaneamente la combinazione di due o più tipologie di intervento rispetto a quelle definite in allegato, di cui uno obbligatorio sull'involucro termico (tipo 1) che comporta una diminuzione minima del Global richiesta di riscaldamento e raffrescamento del 30%, abbinata ad un'altra azione sull'impianto termico di tipo 2 (sottotipi da 2.2 a 2.4) che suppone, almeno, la sostituzione del 60% della potenza di generazione termica esistente. Nel caso in cui venga realizzato un impianto solare termico (sottotipo 2.1), la condizione sarà che esso copra almeno il 30% del fabbisogno energetico di acqua calda sanitaria e / o riscaldamento della piscina, calcolato come stabilito dal Codice Tecnico di l'Edificio nel caso della tipologia S1 o il 30% del fabbisogno di riscaldamento e / o raffrescamento nel caso delle tipologie S2 e S3.

      3. Edifici per altri usi, diversi dall'abitazione, che svolgono contemporaneamente la combinazione di due o più tipologie di intervento rispetto a quelle definite in allegato, di cui uno obbligatorio sull'involucro termico (tipo 1) che comporta una diminuzione minima del Global richiesta in riscaldamento e raffrescamento del 30%, abbinata ad un'altra azione di tipo 3 (illuminazione interna) che prevede una ristrutturazione di oltre il 25% della superficie illuminante che risponda al requisito base HE-3 del Codice Tecnico dell'edificio.

      4. Nei tre casi precedenti, una delle tipologie di intervento (2 o 3) può essere sostituita dalla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico o altra tecnologia di generazione di energia elettrica rinnovabile, con o senza accumulo, destinata all'autoconsumo dell'edificio quando la sua potenza installato è almeno il 10% della potenza elettrica contrattata. L'impianto fotovoltaico non sarà considerato un costo ammissibile.

      5. Gli edifici inclusi in una comunità energetica rinnovabile o in una comunità energetica cittadina potranno beneficiare di ulteriori aiuti.

Le azioni di cui sopra devono essere debitamente giustificate attraverso la classificazione energetica dell'edificio attuale e del futuro edificio riabilitato.

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COSTI AMMISSIBILI

Nel caso di società che sono società o enti che svolgono attività commerciale o commerciale, sono considerati costi ammissibili i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica o per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articoli 38 e 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014) e sarà determinato dalla differenza tra il costo ammissibile del progetto e un investimento di riferimento di un progetto simile, che implica minore efficienza energetica e cosa che avrebbe potuto essere realizzato in modo credibile senza l'aiuto.

Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, organizzazioni senza scopo di lucro o enti pubblici e attività non economiche sono supportate da queste che non rappresentano un vantaggio economico per un'azienda, in questi casi il costo ammissibile sarà il costo ammissibile del progetto .

D'altra parte, i costi ammissibili sono quelli necessari per raggiungere gli obiettivi energetici di questo programma e che sono indicati nell'allegato del bando di aiuto per ciascuno dei tipi di azione di cui sopra, e quelli che sono elencati di seguito:

  1. Gli onorari professionali corrisposti per la predisposizione, da parte del tecnico competente, dell'attestato di efficienza energetica previsti dal Regio Decreto 235/2013.

  2. I costi di gestione della domanda di aiuto.

  3. I costi di redazione dei progetti tecnici.

  4. I costi della gestione facoltativa delle azioni.

  5. I costi di esecuzione dei lavori e / o degli impianti.

  6. L'investimento in attrezzature e materiali realizzati.

  7. I costi di stesura di rapporti e altra documentazione richiesta per la richiesta e la giustificazione di queste sovvenzioni.

  8. I costi di gestione della giustificazione per l'esecuzione delle azioni.

  9. La relazione del revisore sul conto giustificativo.

  10. La relazione che attesta l'adeguato svolgimento delle azioni oggetto dell'aiuto emesso da un organismo di controllo o ente di controllo.

  11. Altri elementi necessari (ausiliari o meno) specifici per ogni tipo di azione.

  12. Licenze, commissioni, tasse o tributi non sono considerati costi ammissibili. Tuttavia, l'IVA può essere considerata ammissibile fintanto che non può essere recuperata o parzialmente o completamente compensata.

Le spese che il richiedente o il beneficiario dell'aiuto potrebbe soddisfare a un'impresa oa un professionista per lo svolgimento della gestione amministrativa e documentale della domanda saranno considerate costi di gestione della domanda, pertanto tali spese, da ammettere come costo ammissibile, deve essere debitamente contemplato e dettagliato in un documento o offerta contrattuale vincolante formalizzata con il corrispondente datore di lavoro o professionista, una copia del quale sarà accompagnata insieme al resto della documentazione che deve accompagnare la richiesta di assistenza in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del bando, giustificando l'effettività di dette spese, come stabilito dall'art. 14, fornendo autonoma fattura ove debitamente specificata, oltre alla documentazione eventualmente richiesta per giustificarne il pagamento. In nessun caso sarà ammesso che tali spese di gestione eccedano il 4% dell'importo dell'aiuto richiesto, con un limite di 3.000 euro per pratica.

Il costo totale massimo ammissibile ammesso nel Programma per sostenere le spese derivate dalla redazione del report che attesta l'adeguato svolgimento delle azioni emesso da un organo o ente di controllo, della gestione della giustificazione dello svolgimento delle azioni e del La preparazione della relazione del revisore dei conti sul conto di supporto del progetto, non può superare globalmente il sette per cento dell'importo dell'aiuto richiesto, con un limite di 7.000 euro per pratica. La prestazione e la fatturazione di tali servizi potrà essere effettuata durante il periodo concesso per presentare la documentazione di supporto.

Le azioni realizzate nell'ambito del presente invito a presentare proposte avranno i seguenti limiti applicabili a tutti i tipi di azioni ammissibili:

  • Costo minimo ammissibile per domanda: 10.000 €

  • Costo massimo ammissibile per domanda: € 5.000.000

SCADENZE

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DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Documentazione da presentare in generale:

Richiesta di aiuto: l'applicazione verrà adattata al modello standardizzato che verrà generato tramite l'applicazione web dell'applicazione accessibile nella sezione 'Documentazione allegata', che includerà le dichiarazioni di responsabilità previste dall'articolo 10 del bando.

Documentazione che deve accompagnare la domanda, che deve essere presentata anche con lo stesso mezzo utilizzato per la presentazione della domanda:

  1. Relazione di progetto o tecnica , nel caso in cui un progetto non sia richiesto, dove le azioni da eseguire e la situazione di partenza siano adeguatamente descritte, firmate da un tecnico competente o installatore, se applicabile. Il progetto o la relazione tecnica giustificheranno il rispetto dei requisiti di base del Documento Base sul Risparmio Energetico DB-HE del Codice Tecnico dell'Edilizia applicabile alla tipologia per la quale si richiede l'aiuto. Nel caso dell'Opzione A, il progetto o la relazione tecnica presentata includerà una descrizione delle sezioni descritte nel modello di relazione tecnica, disponibile sul sito web dell'IVACE. Nel caso dell'opzione B, sarà solo necessario presentare una relazione tecnica secondo il modello disponibile sul sito dell'IVACE, in base all'azione da svolgere.

  2. Budget della società o delle società che effettueranno l'esecuzione delle azioni, sufficientemente articolato, datato successivo all'8 agosto 2020.

  3. Per le azioni con un investimento superiore a 1.000.000 di euro , i soggetti privati ​​devono includere nella relazione tecnica o progetto uno specifico piano di finanziamento dove viene svolta un'analisi della capacità del soggetto richiedente di intraprenderla e in cui vengono dettagliati aspetti quali come rapporto tra costo del progetto e bilancio annuale, costo del progetto e capitale circolante, ecc. In sostituzione di tale documento, gli enti pubblici presenteranno un documento che rifletta l'esistenza di una voce di budget per l'esecuzione del progetto oggetto del contributo.

  4. Documento dell'importo dell'aiuto richiesto , ottenuto dal foglio di calcolo fornito su http://www.ivace.es.

Nello specifico, a seconda della tipologia di persona o ente richiedente l'aiuto, è necessario presentare il resto della documentazione specificata nell'articolo 10 del bando. Per facilitare la domanda di borsa di studio, in sintesi, è possibile consultare un documento pdf sul margine destro del sito con la documentazione da presentare a seconda della tipologia di soggetto richiedente.

LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 10 del bando, il trattamento sia della domanda, sia della procedura in generale, sarà elettronico e richiederà alla persona o entità richiedente di possedere in tutte le fasi della procedura il certificato di rappresentante dell'ente - o di persona fisica persona - rilasciato dall'Autorità di Certificazione della Comunità Valenciana, o da qualsiasi entità riconosciuta nell'elenco di fiducia dei fornitori di servizi di certificazione stabiliti in Spagna, pubblicato nella sede elettronica del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo.

Allo stesso modo, la persona o l'entità richiedente può autorizzare un'altra persona a svolgere qualsiasi procedura relativa a questa chiamata a condizione che detta autorizzazione sia registrata nel Registro dei rappresentanti dell'ACCV ( https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de -representatives / ).

Il trattamento della domanda implica la sottoscrizione della stessa e dei suoi allegati e sarà presentata nel registro elettronico IVACE attraverso il proprio sito web.

Se vuoi maggiori informazioni o qualsiasi chiarimento chiama CERTASVAL al 601093372 o contatta via mail a alainaparejador80@gmail.com o se preferisci a valypam@hotmail.com , siamo tecnici competenti per eseguire le relazioni e progetti tecnici richiesti su edificio esistente nonché la direzione dei lavori e il coordinamento della salute e sicurezza con il rilascio finale del certificato di costruzione finale. NON STARE DIETRO E APPROFITTA DI QUESTA OPPORTUNITÀ

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